Scade il 30 aprile il termine per la nomina dell’energy manager e la relativa comunicazione alla FIRE – Federazione italiana per l’uso razionale dell’energia, che gestisce il sistema per conto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.
L’obbligo, previsto dall’art. 19 della legge 9 gennaio 1991 n. 10, riguarda anche i Comuni e le Città metropolitane che superano i 1.000 tep/anno di consumi energetici, soglia che corrisponde generalmente ad amministrazioni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti.
Ai fini della valutazione del raggiungimento delle soglie d’obbligo va considerata tutta l’energia gestita dall’ente, a prescindere che sia a titolo oneroso o gratuito, che sia riferita a immobili di proprietà o locati o, ancora, che sia acquistata in modo diretto o tramite contratti di servizio energetico.
Il rispetto della procedura consente di evitare sanzioni e di accedere a strumenti incentivanti come i certificati bianchi.
Resta ferma la possibilità di procedere alla nomina anche su base volontaria per i Comuni non soggetti all’obbligo. A tal proposito si ricorda che, a seguito di una proposta ANCI approvata lo scorso anno, i Comuni, compresi quelli che non rientrano tra i soggetti obbligati, possono nominare l’Energy Manager anche in forma associata, stipulando una convenzione con altri Comuni (secondo le modalità di cui alla parte I, Titolo II, Capo V del D. Lgs. 267/2000), in una logica di bacino.
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