Rifiuti urbani

“Sulla definizione di rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali si torni alla disposizione prevista dal dlgs 116/2020, dando seguito all’osservazione ANCI accolta in sede tecnica dalla Conferenza unificata. L’attuale formulazione della norma, modificando la definizione di rifiuti industriali non solo incide sulla base imponibile del prelievo, ma opera anche un intervento di dubbia compatibilità con la normativa europea vigente”. È la maggiore criticità evidenziata da Carlo Salvemini, delegato ANCI per l’energia e i rifiuti e Sindaco di Lecce, nel suo intervento in Commissione Ambiente della Camera sullo schema di decreto legislativo che introduce correttivi al dlgs n.116/2020 in materia di rifiuti, imballaggi e rifiuti di imballaggio.

Salvemini ha spiegato che lo schema di decreto “incide in modo significativo sulla base imponibile del prelievo visto che interviene proprio sulle superfici delle attività industriali da assoggettare al prelievo sui rifiuti”.  Tutto questo si pone in contrasto con la normativa europea – ha ricordato il Salvemini – che prende in considerazione la natura del rifiuto e non la sua provenienza”.

Il delegato ANCI ha espresso perplessità anche su un’altra norma del decreto, quella che prevede la  riduzione della tariffa a tutte le utenze che effettuano l’autocompostaggio e il compostaggio di comunità per i rifiuti organici. Il delegato ha poi ricordato che “la nuova formulazione proposta allarga notevolmente il campo della riduzione obbligatoria del prelievo sui rifiuti, sottraendo di fatto ai Comuni la facoltà di regolamentare la riduzione della TARI”.

Tutto questo perché “a legislazione vigente, la riduzione tariffaria relativa all’autocompostaggio è un obbligo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche che operano nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche, mentre per le altre tipologie di utenza la riduzione è lasciata alla volontà dell’ente che approva il regolamento”. Da qui la sua richiesta di stralciare il comma 4-bis dell’art.182-ter e, conseguentemente di ripristinare il comma 19-bis dell’art. 208 nella versione attuale.