Edilizia costruzioni lavori

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha firmato il decreto che disciplina le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, previste dal DL Aiuti, modificato dal comma 458 della “legge di bilancio 2023.

Sono interessati dal decreto, gli interventi previsti dall’articolo 26, commi 6-bis e 6- ter del succitato dl 50/2022, ossia:

– appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativamente ai SAL eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
– appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 che non abbiano accesso al Fondo avvio opere indifferibili (ex articolo 26, comma 7 del decreto-legge n. 50 del 2022), relativi anche ad accordi quadro di cui al citato articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per le lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Si attende ora la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. Dopo di che, le stazioni appaltanti dovranno inviare le richieste di accesso al Fondo attraverso la piattaforma disponibile A QUESTO LINK, utilizzando quattro finestre temporali:

– 1 aprile / 30 aprile 2023
– 1 luglio / 31 luglio 2023
– 1 ottobre / 31 ottobre 2023
– 1 gennaio 2024 / 31 gennaio 2024

Il decreto stabilisce, inoltre, i termini entro i quali il Ministero esaminerà le istanze relativamente a ciascuna finestra temporale, precisando che deciderà cumulativamente secondo l’ordine di presentazione delle domande.