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L’imposta di bollo relativa a contratti pubblici formati con procedura Mepa può essere corrisposta secondo due modalità:

  1. a) mediante pagamento dell’imposta a intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
  2. b) in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia dell’entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale”.

Lo rammentano gli esperti di ANCI Risponde richiamandosi all’articolo 3 del D.P.R. 642/1972.

Nell’ipotesi di adempimento virtuale – spiegano gli esperti – è necessario presentare agli uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti apposita richiesta di autorizzazione, nonché porre in essere gli adempimenti richiesti dall’articolo 15 del D.P.R. n. 642/1972. In alternativa alla modalità virtuale, sarà possibile comprovare l’assolvimento dell’imposta dichiarando sul documento in formato elettronico il codice numerico composto di 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico rilasciato dall’intermediario”.

Gli esperti di ANCI Risponde colgono poi l’occasione per fare chiarezza su un altro tema collaterale a quello posto dal quesito del Comune: il dettato dell’art. 20 co.2 lett. e) della legge 413 del 1991. In virtù di tale norma, “le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici devono comunicare all’anagrafe tributaria gli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati”. Sono, pertanto, oggetto di comunicazione tutti i contratti (anche senza numero di repertorio) stipulati in forma privata (anche tramite email) a fronte dei quali venga emessa una fattura, purchè non registrati. Il termine per assolvere a detta comunicazione è il 30 aprile di ogni anno.