PNRR

Il decreto PNRR è legge: 75 articoli, suddivisi in 347 commi, trasferiscono ufficialmente la governance del Piano a Palazzo Chigi, introducendo misure importanti per la PA.

Il provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale si divide in tre parti e contiene disposizioni per la riorganizzazione della gestione del PNRR, misure per rafforzare le capacità amministrative e per semplificare le procedure e disposizioni relative alle politiche di coesione.

Tra le altre novità, la nuova legge prevede la possibilità di stabilizzare il personale di Regioni e Comuni impiegato a tempo determinato nella realizzazione di progetti europei per almeno 24 mesi. Inoltre si potranno riaprire le porte della PA ai pensionati pubblici, che potranno ricoprire incarichi retribuiti di vertice al servizio di enti e istituti.

Il decreto punta, inoltre, ad accelerare i pagamenti della Pubblica Amministrazione, legando le retribuzioni di risultato dei dipendenti pubblici alla puntualità con cui verranno saldate le fatture. Attualmente le amministrazioni hanno 30 giorni di tempo (60 per la sanità) per pagare le fatture commerciali.

Questi, in sintesi, i nuovi articoli di cui si è arricchito il testo definitivo del Decreto Legge n. 13/2023 (Decreto PNRR 3) convertito in Legge:

  • Art. 4-bis. – Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni
  • Art. 6-bis. – Flessibilità per l’utilizzo degli avanzi per investimenti locali e per la gestione dei fondi correnti del PNRR
  • Art. 6-ter. – Disposizioni per il rafforzamento dell’operatività dell’Amministrazione finanziaria
  • Art. 7-bis. – Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi
  • Art. 7-ter. – Disposizioni urgenti in materia di garanzie definitive negli appalti pubblici
  • Art. 8-bis. – Fondo per l’avvio di opere indifferibili
  • Art. 14-bis. – Disposizioni in materia di sottoscrizione degli accordi di programma
  • Art. 15-bis. – Contributo dell’Agenzia del demanio a sostegno degli interventi di rigenerazione urbana, di rifunzionalizzazione, efficientamento e messa in sicurezza di spazi e immobili pubblici finanziati con risorse PNRR, PNC e PNIEC
  • Art. 18-bis. – Adeguamenti tecnologici per la gestione dell’identità digitale
  • Art. 27-bis. – Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici per le università statali, le istituzioni dell’AFAM e gli enti pubblici nazionali di ricerca per la realizzazione degli interventi del PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell’università e della ricerca)
  • Art. 29-bis. – Disposizioni urgenti contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche
  • Art. 31-bis. – Misure urgenti per interventi su infrastrutture viarie nei territori colpiti dal sisma del 2016
  • Art. 31-ter. –Attribuzione di risorse alla regione Molise per l’adeguamento sismico della diga di Ripaspaccata
  • Art. 45-bis. – Supporto del Gestore dei servizi energetici S.p.A. per l’attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e per le funzioni del Comitato ETS
  • Art. 49-bis. – Impianti alimentati a biomassa solida
  • Art. 51-bis. – Disposizioni in materia di bilancio di genere e ambientale

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