Importante chiarimento della Corte dei Conti in merito ad una specifica modalità attuativa del nuovo regime delle indennità.

La Deliberazione n. 11/SEZAUT/2023 della Sezione Autonomie evidenzia come la riduzione del 10% prevista dalla legge n.266/2005 non si applichi alle nuove indennità fissate dall’articolo 1, commi 583-586 della legge 30 dicembre 2021, n.234 ma si utilizza solo ai fini del calcolo differenziale tra le indennità pregresse e quelle a regime dal 2024 o dal 2022, secondo quanto disposto dalla norma.